Sez. 2, Sentenza n. 901 del 21/01/2004 (Rv. 569532 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Principio di infrazionabilità della prova - Ammissibilità di nuove prove testimoniali in appello - Limite della indispensabilità - Possibilità di ammettere prova già preclusa - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il principio di infrazionabilità della prova tra i vari gradi di giudizio non è stato soppresso in conseguenza dell'intervenuta abrogazione dell'art. 244, secondo comma, cod. proc. civ., ma rafforzato dalla previsione contenuta nell'art. 345 del cod. proc. civ. novellato, in base alla quale anche per le prove testimoniali vale il principio della inammissibilità della nuova prova in appello, che può essere ammessa solo in quanto - senza alterare il regime delle preclusioni - ritenuta dal giudice indispensabile ai fini della decisione, sempre che il fatto che si vuole provare sia stato già dedotto nel corso del giudizio di primo grado (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inammissibile in appello la prova testimoniale avente ad oggetto un fatto non dedotto in primo grado, a mezzo della quale si tendeva a provare l'avvenuto compimento, alla data della domanda giudiziale, della prescrizione acquisitiva ventennale a favore del richiedente a mezzo di prove frazionate nei due gradi di giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)