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Sez. U, Sentenza n. 3953 del 05/07/1984 (Rv. 435930 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DAL LAVORO ASSISTITA DA QUESTA CASSA - DIPENDENTI DI UNA AZIENDA INDUSTRIALE SOGGETTI AL PROCESSO DI MOBILITÀ ESTERNA IN QUALITÀ DI "ESUBERANTI" - DOMANDA DIRETTA ALL'ASSUNZIONE PRESSO ALTRA AZIENDA PREVIA REVISIONE DELLE GRADUATORIE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435930-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DAL LAVORO ASSISTITA DA QUESTA CASSA - DIPENDENTI DI UNA AZIENDA INDUSTRIALE SOGGETTI AL PROCESSO DI MOBILITÀ ESTERNA IN QUALITÀ DI "ESUBERANTI" - DOMANDA DIRETTA ALL'ASSUNZIONE PRESSO ALTRA AZIENDA PREVIA REVISIONE DELLE GRADUATORIE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ.*

Qualora i dipendenti di un'azienda industriale, in regime di sospensione dal lavoro assistita dalla cassa integrazione guadagni, e soggetti al processo di mobilità esterna in qualità di cosiddetti "esuberanti" a seguito della dichiarata crisi occupazionale della datrice di lavoro, agiscano per far valere l'Obbligo di altra azienda di assumerli alle proprie dipendenze, previa revisione delle graduatorie in cui sono stati inclusi da parte dell'ufficio di collocamento al fine dell'avviamento a nuovi posti di lavoro (artt. 25 della legge 12 agosto 1977 n. 675 e 4 della legge 9 febbraio 1979 n. 36, in relazione all'art. 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264), la relativa domanda esula dalla giurisdizione del giudice ordinario ed è devoluta a quella del giudice amministrativo, tenuto conto che la pretesa all'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro trova presupposto indefettibile nella suddetta revisione delle graduatorie, e pertanto nell'intervento della pubblica amministrazione a fronte della quale le posizioni del lavoratore hanno natura e consistenza di interessi legittimi. (Conf 4576/83, mass n 429454).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25, Legge 09/02/1979 num. 36 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)