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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020 (Rv. 658435 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Cessazione della capacità processuale - Rapporti attivi e passivi - Successione nel processo dei soci ex art. 110 c.p.c. - Condizioni - Legittimazione processuale in capo al liquidatore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658435-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

Nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione "ad causam" del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell'art. 2495, comma 2, previgente art. 2456, comma 2, c.c.) il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2456, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)