Sez. 5, Sentenza n. 21188 del 08/10/2014 (Rv. 632893 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione dell'ente e cessazione della sua capacità processuale - Rilevabilità di ufficio in sede di legittimità e cassazione senza rinvio della sentenza - Fattispecie in tema di avvisi di accertamento notificati a società già cancellata per tributi sorti in epoca anteriore.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva accolto l'impugnazione proposta del liquidatore della società estinta nei confronti di avvisi di accertamento notificati successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese e relativi a tributi sorti in epoca anteriore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)