Sez. L, Sentenza n. 1533 del 07/03/1986 (Rv. 444905 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRONUNCIA RELATIVA CONTENUTA IN SENTENZA DI MERITO CASSATA PER PROFILI NON ATTINENTI ALLA DISTRAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDA DI RESTITUZIONE EX ART. 389 COD. PROC. CIV. - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DISTRATTARIO - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRONUNCIA RELATIVA CONTENUTA IN SENTENZA DI MERITO CASSATA PER PROFILI NON ATTINENTI ALLA DISTRAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDA DI RESTITUZIONE EX ART. 389 COD. PROC. CIV. - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DISTRATTARIO - SUSSISTENZA.*
Il difensore distrattario, sebbene non sia parte in Sede di impugnazione allorché non sorga specifica controversia sul diritto all'avvenuta distrazione delle spese giudiziali, tuttavia, ove la sentenza del merito, che abbia pronunciato quella distrazione, venga, per profili non attinenti a questa, cassata a termini dell'art. 383 cod. proc. civ., resta nel giudizio di rinvio legittimato passivo della domanda di restituzione ex art. 389 cod. proc. civ., in ordine alle spese già attribuitegli, stante il diretto rapporto creato tra lo stesso e il soccombente dalla sentenza impugnata. (Conf 388/84, mass n 432619).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)