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Sez. L, Sentenza n. 388 del 17/01/1984 (Rv. 432619 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRONUNCIA RELATIVA CONTENUTA IN SENTENZA DI MERITO CASSATA PER PROFILI NON ATTINENTI ALLA DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DIFENSORE DISTRATTARIO NEL GIUDIZIO DI RINVIO RELATIVAMENTE ALLA DOMANDA DI RESTITUZIONE EX ART. 389 COD. PROC. CIV. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432619-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRONUNCIA RELATIVA CONTENUTA IN SENTENZA DI MERITO CASSATA PER PROFILI NON ATTINENTI ALLA DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DIFENSORE DISTRATTARIO NEL GIUDIZIO DI RINVIO RELATIVAMENTE ALLA DOMANDA DI RESTITUZIONE EX ART. 389 COD. PROC. CIV. - SUSSISTENZA.*

Sebbene il difensore distrattario non sia parte in Sede di impugnazione allorché non sorge specifica controversia sul diritto all'avvenuta distrazione delle spese giudiziali, tuttavia, ove la sentenza del merito, che abbia pronunciato quella distrazione, venga, per profili non attinenti a questa, cassata a termini dell'art. 383 cod. proc. civ., nel giudizio di rinvio legittimato passivo della domanda di restituzione ex art. 389 cod. proc. civ. in ordine alle spese già attribuitegli è il suddetto difensore distrattario, stante il diretto rapporto creato tra lui e il soccombente dalla sentenza impugnata. (V 2494/69 mass n 342043).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)