Sez. L, Sentenza n. 1573 del 03/02/2003 (Rv. 560231 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Agricoltura - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Componente della famiglia coltivatrice - Compimento del diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre - Versamento dei contributi quale bracciante agricolo giovane - Accredito - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
In tema di contributi previdenziali dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti relativa ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'art 5 comma quinto della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, il quale ha esteso per la prima volta la tutela assicurativa ai lavoratori autonomi dell'agricoltura, ha adottato, al pari di altre disposizioni in materia di accredito dei contributi contenute nella medesima norma e stante l'esigenza di predisporre regole certe ed automatiche, passibili di agevole applicazione, un criterio sostanzialmente figurativo per l'attribuzione dei contributi, estendendo all'intero anno la situazione riscontrabile al 31 dicembre. Ne consegue che va escluso il diritto di un appartenente alla famiglia coltivatrice che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre, e sia stato assicurato per una parte dell'anno quale bracciante agricolo "giovane", all'accredito dei contributi previsti per i minorenni fino alla data del compimento della suddetta età.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 4, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 5 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)