Sez. L, Sentenza n. 5244 del 09/04/2001 (Rv. 545761 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Azione di rivalsa dell'INPS ex art. 24 della legge n. 977 del 1967 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti - Esperibilità - Condizioni - Contributi versati in favore dei lavoratori autonomi minorenni componenti della famiglia coltivatrice per l'intero anno di raggiungimento del quattordicesimo anno di età - Azione di rivalsa con riguardo alle fattispecie regolate dalla (previgente) disciplina di cui alla legge n. 1047 del 1957 - Ammissibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
L'esperibilità da parte dell'INPS dell'azione di rivalsa nei confronti dei datori di lavoro per le prestazioni corrisposte ai minori di età (prevista dall'art.24 della legge n. 977 del 1967 in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) è subordinata a due precise condizioni: a) adibizione del minore al lavoro in violazione del requisito dell'età minima stabilito dalla stessa legge; b) mancato o illegittimo versamento della contribuzione. Ne consegue che, in riferimento alle fattispecie regolate dalla (previgente) legge n. 1047 del 1957, per i contributi versati in favore dei lavoratori autonomi minorenni componenti della famiglia colonica in qualità di coltivatori diretti per l'intero anno nel corso del quale essi avessero compiuto il quattordicesimo anno di età, la suddetta azione non è esperibile sia per la mancanza all'epoca del divieto di lavoro autonomo in agricoltura per gli infraquattordicenni (introdotto soltanto dall'art.3 della legge n. 977 del 1967 e non desumibile, per il periodo anteriore, dal richiamo alla legge n. 218 del 1952 contenuto nell'art.4 della legge n. 1047 del 1957)sia per la mancanza di un datore di lavoro in senso proprio e per la piena legittimità del rapporto assicurativo (desumibili dalle caratteristiche proprie della famiglia coltivatrice e dalla circostanza che l'art.5 della legge n. 1047 cit. faceva riferimento, per gli accreditamenti contributivi, al nucleo familiare nella sua composizione risultante al 31 dicembre dell'anno di riferimento, così consentendo di includervi anche i componenti minorenni per tutto l'anno nel corso del quale avessero compiuto i quattordici anni di età).
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 4, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 5 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 33, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 3, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 24, Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)