Sez. L, Sentenza n. 1402 del 12/04/1975 (Rv. 374955 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - ART 29 DEL CCNL 15 DICEMBRE 1966 PER I METALMECCANICI - FACOLTA DI TRONCAMENTO DEL RAPPORTO SENZA OBBLIGO DI INDENNIZZO NELL'IPOTESI DI DISDETTA DELLA CONTROPARTE - VALIDITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - ART 29 DEL CCNL 15 DICEMBRE 1966 PER I METALMECCANICI - FACOLTA DI TRONCAMENTO DEL RAPPORTO SENZA OBBLIGO DI INDENNIZZO NELL'IPOTESI DI DISDETTA DELLA CONTROPARTE - VALIDITA.*
L'art 29, quarto comma, del contratto collettivo metalmeccanici 15 dicembre 1966, che prevede la facolta per la parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, senza alcun Obbligo di indennizzo, deve ritenersi valido siccome libera espressione delle parti contraenti ed in quanto non in contrasto con alcuna norma inderogabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)