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Sez. L, Sentenza n. 403 del 21/01/1982 (Rv. 418108 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - PREAVVISO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - INTERRUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO - FACOLTÀ RICONOSCIUTA ALLA PARTE NON RECEDENTE SENZA ALCUN OBBLIGO DI INDENNIZZO - C.C.N.L. 16 FEBBRAIO 1975 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE GRAFICHE E AFFINI - CLAUSOLA RELATIVA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418108-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - PREAVVISO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - INTERRUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO - FACOLTÀ RICONOSCIUTA ALLA PARTE NON RECEDENTE SENZA ALCUN OBBLIGO DI INDENNIZZO - C.C.N.L. 16 FEBBRAIO 1975 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE GRAFICHE E AFFINI - CLAUSOLA RELATIVA - LEGITTIMITÀ.*

È legittima la clausola prevista dall'art. 25, parte impiegati, del C.C.n.L. 16 febbraio 1975 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini, secondo la quale la parte cui è stato comunicato il recesso con preavviso ha facoltà di troncare immediatamente il rapporto di lavoro senza alcun Obbligo di indennizzo, in quanto l'Obbligo di preavviso sancito dall'art. 2118 cod. civ. è funzionale alla tutela della parte non recedente, con la conseguenza che non contrasta con la ratio di tale norma una disposizione convenzionale quale quella suddetta, intesa a dispensare quest'ultima dalla osservanza delle obbligazioni nascenti dal contratto in costanza del termine di preavviso. (V 4665/79, mass n 401209; (V 4060/76, mass n 382728; (V 1402/75, mass n 374955).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/1975 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)