Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 13/03/1996 Ud. (dep. 13/04/1996) Rv. 205827 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Esposizione dei lavoratori a rumori dannosi - Autovalutazione del rumore - Obbligo di redazione del rapporto - Sussistenza - Ragione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di esposizione dei lavoratori a rumori dannosi, la rilevante, anche se non esclusiva e totalizzante, funzione attribuita alla cosiddetta autoanalisi impone l'obbligo della redazione del rapporto insieme a detta valutazione. Infatti la maggiore discrezionalità attribuita al datore di lavoro comporta una sua eguale responsabilizzazione e la predisposizione di strumenti di controllo e di certificazione del suo operato, fra i quali rientra il rapporto in discussione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 40 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)