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Sez. 3, Sentenza n. 4133 del 18/02/1998 Ud. (dep. 03/04/1998) Rv. 210502 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Esposizione dei lavoratori a rumori - Valutazione del rischio da rumore - Omissione - Natura di reato permanente.
Stato
decisa il 1998-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210502-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di esposizione dei lavoratori a rumori dannosi, la omessa valutazione del rischio da rumore configura il reato di cui agli artt. 40 e 50 del D.L.G. 15 agosto 1991 n. 277: Questo ha natura permanente e la permanenza cessa con l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro, ovvero con la sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)