Sez. 1, Sentenza n. 2277 del 01/06/1987 Cc. (dep. 07/07/1987) Rv. 176362 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - ARRESTO - CUSTODIA IN CASA - ARRESTI DOMICILIARI - APPLICAZIONE - CRITERIO POSITIVO DELLE "CONDIZIONI DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVI" - DISCREZIONALE VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - ARRESTO - CUSTODIA IN CASA - ARRESTI DOMICILIARI - APPLICAZIONE - CRITERIO POSITIVO DELLE "CONDIZIONI DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVI" - DISCREZIONALE VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
L'art. 254 ter, introdotto dall'art. 14 legge 28 luglio 1984 n. 398, stabilisce due essenziali criteri per l'applicazione della misura dell'arresto domiciliare quale "alternativa" al mantenimento dell'imputato nello stato di detenzione, l'uno positivo, e cioè la sussistenza di "condizioni di salute particolarmente gravi", e uno negativo, la insussistenza delle ragioni ostative previste dal secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen., e cioè del pericolo di fuga dell'imputato ovvero del pericolo per l'acquisizione delle prove nonché della pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettività. Relativamente all'accertamento del requisito della particolare gravità delle condizioni di salute esso rientra certamente nel potere discrezionale del giudice di merito che dell'Esercizio di tale potere deve dare conto attraverso una adeguata e corretta motivazione da svilupparsi essenzialmente sulla base di una sufficiente documentazione medica, di cui deve essere disposta la acquisizione se essa manchi e che va esaminata e valutata in modo da rendere palese l'iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione di applicazione o di diniego della misura alternativa "de qua", consentendone così il controllo. (V mass n 170771).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter, Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 4, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)