Sez. 1, Sentenza n. 1984 del 19/09/1988 Cc. (dep. 15/10/1988) Rv. 179415 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MOTIVI DI SALUTE - PARAMETRI DI VALUTAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MOTIVI DI SALUTE - PARAMETRI DI VALUTAZIONE.*
Nel regime di ampia discrezionalità dei provvedimenti limitativi della libertà personale introdotto dalla legge 5 agosto 1988 n. 330, qualora l'imputato detenuto alleghi ragioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, al giudice spetta compiere una attenta valutazione delle esigenze cautelari, nel senso che egli ha l'Obbligo di verificare che il "periculum libertatis" possa ritenersi, se non escluso, almeno ridotto in misura tale da potersi fronteggiare con la misura dell'arresto domiciliare. (V mass n 176413; (V mass n 176362).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Legge 05/08/1988 num. 330 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)