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Sez. 3, Sentenza n. 782 del 24/03/1966 (Rv. 321575 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - RIVENDITA O UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMPRAVENDUTA - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PRECLUSIONE - PRESUPPOSTI E RAGIONI.*
Stato
decisa il 1966-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321575-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - RIVENDITA O UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMPRAVENDUTA - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PRECLUSIONE - PRESUPPOSTI E RAGIONI.*

La preclusione dell'Azione di risoluzione, nella quale incorre il compratore che abbia utilizzato, alienato o trasformato la cosa venduta piuttosto che alla impossibilita obbiettiva di ripristinare la situazione nella quale le parti si trovavano al momento del contratto, e da ricondursi alla volonta dell'acquirente di accettare la res venduta nonostante la presenza dei vizi. Di tale volonta, infatti, costituisce una non equivoca dimostrazione quello specifico comportamento, che e in compatibile con l'intenzione di provocare lo scioglimento del vincolo. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)