Sez. 3, Sentenza n. 1013 del 06/04/1971 (Rv. 350992 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - ALIENAZIONE I TRASFORMAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - UTILIZZAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LIMITI - DENUNCIA DEI VIZI E RICHIESTA DI ELIMINAZIONE - INADEMPIMENTO DA PARTE DEL COMPRATORE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - ALIENAZIONE I TRASFORMAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - UTILIZZAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LIMITI - DENUNCIA DEI VIZI E RICHIESTA DI ELIMINAZIONE - INADEMPIMENTO DA PARTE DEL COMPRATORE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.*
La preclusione dell'Azione di risoluzione, nella quale incorre il compratore che abbia utilizzato la cosa, e da ricondursi alla volonta, da parte di lui, di accettare la cosa nonostante la presenza dei vizi. Nella detta preclusione il compratore non puo incorrere, se, constatati i difetti della cosa, ne dia comunicazione al venditore, e solleciti il suo intervento per la eliminazione. Ancor piu il principio vale, nel senso di escludere la volonta di accettare la cosa, malgrado i vizi, se nel frattempo il compratore ometta di adempiere le obbligazioni sorte a suo carico dal contratto di compravendita. (V 68'69, mass n 337910' 2130'68, mass n 334300' 2793'66, mass n 325322' 782'66, mass n 321575' 68'66, mass n 320145).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)