Sez. L, Sentenza n. 6525 del 04/11/1983 (Rv. 431240 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - EROGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO ESCLUSE DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - DISCIPLINA EX ART. 12 N. 6 LEGGE N. 153 DEL 1969 - INTERPRETAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - EROGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO ESCLUSE DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - DISCIPLINA EX ART. 12 N. 6 LEGGE N. 153 DEL 1969 - INTERPRETAZIONE.*
L'art. 12, n. 6, della legge 30 aprile 1969 n. 153 - che esclude dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi assicurativi le somme corrisposte al lavoratore a titolo di "gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale" - non va interpretata, nonostante il fine di impedire l'evasione contributiva perseguito dalla norma, in senso così rigoroso da rendere praticamente inapplicabile la deroga contributiva prevista dalla disposizione stessa, atteso che, alla stregua di un criterio rigoristico così esasperato, qualsiasi erogazione (non escluso il sussidio per ragioni di salute) sarebbe, alla lontana, ricollegabile al rendimento del lavoratore e allo andamento aziendale. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto non soggetta a contribuzione l'erogazione concessa, in misura uguale per tutti i lavoratori, per il quinquennio della attività aziendale, riconoscendo a tale evento i caratteri - non contestati dall'istituto previdenziale ricorrente - della eccezionalità e della non ricorrenza).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)