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Sez. L, Sentenza n. 4827 del 05/10/1985 (Rv. 442235 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - GRATIFICAZIONI ED ELARGIZIONI CONCESSE UNA TANTUM DAL DATORE DI LAVORO - ECCEZIONALITÀ DEGLI EVENTI O DEI MOTIVI GIUSTIFICATIVI DELLA ELARGIZIONE - ESCLUSIONE DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ELARGIZIONE CONCESSE IN OCCASIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE.*
Stato
decisa il 1985-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442235-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - GRATIFICAZIONI ED ELARGIZIONI CONCESSE UNA TANTUM DAL DATORE DI LAVORO - ECCEZIONALITÀ DEGLI EVENTI O DEI MOTIVI GIUSTIFICATIVI DELLA ELARGIZIONE - ESCLUSIONE DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ELARGIZIONE CONCESSE IN OCCASIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE.*

Le gratificazioni e le elargizioni concesse una tantum dal datore di lavoro ai lavoratori a titolo di liberalità in quanto non collegate, neppure indirettamente, al rendimento dei lavoratori medesimi e all'andamento aziendale sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 12 n. 6 della legge 30 aprile n. 153 solo se sia riscontrabile anche il carattere eccezionale e non ricorrente degli eventi o dei motivi per cui le stesse vengono erogate. Tale carattere non sussiste nell'ipotesi di gratificazioni concesse in occasioni dei rinnovi contrattuali, giacché questi rappresentano nella prassi generalizzata tipici eventi periodicamente ricorrenti alla naturale scadenza dei contratti collettivi di tal ché le gratificazioni medesime, pur costituendo atto di liberalità, rientrano nella retribuzione imponibile di cui al cit. Art. 12. (V 3749/85, mass n 441328; (V 6525/83, mass nn 431240 e 431239).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)