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Sez. L, Sentenza n. 5189 del 25/08/1986 (Rv. 447797 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - MALATTIA O INFORTUNIO DEL MARITTIMO - PERIODO SUCCESSIVO ALLA GUARIGIONE FINO AD UN MASSIMO DI UN ANNO DI INIDONEITÀ ALL'IMBARCO DICHIARATO DALLA COMMISSIONE MEDICA - DIRITTO AD INDENNITÀ A CARICO DELLA CASSA MARITTIMA - TEMPO COMPRESO TRA LA CESSAZIONE DELL'ASSISTENZA E LA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'IMBARCO - RILEVANZA - RITARDO DELLA COMMISSIONE NEL FORMULARE TALE GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447797-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - MALATTIA O INFORTUNIO DEL MARITTIMO - PERIODO SUCCESSIVO ALLA GUARIGIONE FINO AD UN MASSIMO DI UN ANNO DI INIDONEITÀ ALL'IMBARCO DICHIARATO DALLA COMMISSIONE MEDICA - DIRITTO AD INDENNITÀ A CARICO DELLA CASSA MARITTIMA - TEMPO COMPRESO TRA LA CESSAZIONE DELL'ASSISTENZA E LA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'IMBARCO - RILEVANZA - RITARDO DELLA COMMISSIONE NEL FORMULARE TALE GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*

Il legislatore, al fine di soccorrere il marittimo (ammalatosi od infortunatosi sul lavoro) per il periodo, successivo alla guarigione, nel quale tuttavia non sia ancora in grado di essere imbarcato, ha previsto, all'art. unico della legge 16 ottobre 1962 n. 1486, il diritto ad un'indennità (a carico della cassa marittima), pari al 75% della retribuzione che spetta per tutto il periodo dell'inidoneità dichiarata dalla commissione medica di primo grado di cui al R.d. 14 dicembre 1933 n. 1773 e fino al massimo di un anno da tale dichiarazione. Pertanto, salvo il suddetto limite di un anno, il marittimo ha diritto all'indennità anche per il tempo compreso tra la cessazione dell'assistenza per malattia (od infortunio) e la dichiarazione di inidoneità, nonché per quello successivo fino a quando non venga dichiarato idoneo all'imbarco, a nulla rilevando l'eventuale ritardo della commissione predetta nel formulare tale giudizio.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1773, Legge 16/10/1962 num. 1486

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)