Sez. 3 - , Ordinanza n. 28889 del 18/10/2023 (Rv. 669021 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. - Applicabilità - Contestazioni relative al quomodo - Sussistenza - Contestazioni relative alla debenza del credito o al diritto di procedere in executivis - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., l'opposizione proposta contro l'estratto del ruolo con la quale era stata dedotta unicamente l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale, senza svolgere contestazioni relative all'insussistenza del credito).
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)