Sez. L - , Sentenza n. 13381 del 26/05/2017 (Rv. 644992 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi - Criterio discretivo - Natura dell’atto impugnato - Irrilevanza - Indagine di “causa petendi” e “petitum” - Necessità - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha giudicato erronea la valutazione effettuata dal giudice di merito, che aveva ritenuto essere stata proposta una opposizione agli atti esecutivi, perché era stato impugnato l'avviso di espropriazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, vertendosi, invece, in materia di opposizione all'esecuzione, essendo la domanda rivolta a conseguire la dichiarazione di inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione, in conseguenza dell'estinzione del credito per effetto della pronuncia del provvedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 l.fall.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 29/09/1973 num. 602 art. 50, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)