Sez. 3, Sentenza n. 30903 del 23/05/2001 Cc. (dep. 08/08/2001) Rv. 219933 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trasporto di rifiuti pericolosi - Reato di cui all'art. 52, comma 3, del D.Lgs n. 22 del 1997 - Contrasto tra dati reali e quanto riportato sul formulario - Integrabilità - Esclusione - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di smaltimento dei rifiuti la divergenza tra i dati riportati nel prescritto formulario e quanto concretamente emergente dal trasporto rientra nella fattispecie criminosa prevista dal comma 3 dell'art. 52 del D. lgs 22 febbraio 1997 n. 22, atteso che essa costituisce una inesattezza determinata da un contrasto reale, sanzionato come reato, e non da un difetto puramente formale, cioè tale da consentire comunque di ricostruire le informazioni dovute, sanzionato come illecito amministrativo del successivo comma 4.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)