Sez. 3, Sentenza n. 1134 del 10/03/2000 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 216070 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trasporto di rifiuti pericolosi - Obblighi del trasportatore - Sanzioni in caso di inosservanza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Ai sensi dell'art.52 comma terzo del D.Lgs. n.22 del 1997, il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con il formulario contenente dati inesatti o incompleti, è punito con la pena prevista dall'art.483 cod.pen. Dal particolare rigore sanzionatorio della norma deve dedursi che, nella applicabilità - in determinate, meno gravi ipotesi - della sanzione amministrativa comunque non rientra la condotta relativa al trasporto dei rifiuti definiti pericolosi, in virtù della delicatezza dell'attività rispetto alla quale il Legislatore ha inteso prevedere - adeguatamente sanzionandoli - obblighi stringenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)