Sez. 5, Sentenza n. 13513 del 26/05/2008 (Rv. 603281 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Errata identificazione dell'atto negoziale - Obblighi del committente - Regolarizzazione della fattura - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE
In tema di impropria qualificazione di un rapporto negoziale, per effetto di un accertamento della diversa imposta dovuta a seguito di avviso di rettifica del Fisco, sorge l'obbligo di procedere alla regolarizzazione delle fatture, ai sensi dell'art. 41, quinto comma, lett. b) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (riformulato dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989 n. 154, poi abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e sostituito dalle disposizioni dell'art. 6 di quest'ultimo), per cui il cessionario di un bene o, come nella specie, il committente di un servizio è tenuto a regolarizzare l'operazione, con la presentazione di un documento integrativo contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e con il versamento dell'imposta dovuta. (Principio affermato con riguardo ai corrispettivi mandati esenti da IVA perché riferiti dal contribuente ad un contratto di sublocazione immobiliare, invece qualificato dal giudice di merito alla stregua di locazione d'azienda).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)