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Sez. 1, Sentenza n. 556 del 25/01/1979 (Rv. 396675 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA PA - AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA LOCALE - PREFETTO - PROVVEDIMENTI PREFETTIZI - IN GENERE - INGIUNZIONE DI ORDINANZA PREFETTIZIA - ACCERTAMENTO DEI VIZI DELL'ATTO - PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE AL POTERE DOVERE DEL GIUDICE ADITO - PRESUPPOSTO - RITUALE DEDUZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO - INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - DEDUZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396675-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA PA - AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA LOCALE - PREFETTO - PROVVEDIMENTI PREFETTIZI - IN GENERE - INGIUNZIONE DI ORDINANZA PREFETTIZIA - ACCERTAMENTO DEI VIZI DELL'ATTO - PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE AL POTERE DOVERE DEL GIUDICE ADITO - PRESUPPOSTO - RITUALE DEDUZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO - INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - DEDUZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di opposizione, promosso, ai sensi dell'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317, avverso l'ordinanza prefettizia che ingiunga il pagamento di una sanzione amministrativa, cosi come in ogni altro analogo caso in cui venga domandato al giudice ordinario il controllo sulla legittimita di atto amministrativo, che si assuma lesivo di posizioni di diritto soggettivo, il potere-dovere di detto giudice di riscontrare eventuali vizi di quell'atto, formali o sostanziali, postula che i medesimi siano stati ritualmente dedotti dalla parte interessata. Pertanto, con riguardo ad una opposizione proposta per contestare la ricorrenza dell'infrazione, nonche dedurre l'eccessivita della sanzione inflitta dal prefetto, al pretore adito e precluso il Sindacato in ordine alla sufficienza della motivazione di quell'ordinanza, ove una doglianza sul punto sia stata avanzata dall'opponente solo tardivamente, in Sede di precisazione delle conclusioni, con un non consentito mutamento della causa petendi.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)