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Sez. 3, Sentenza n. 14991 del 25/03/2015 Cc. (dep. 13/04/2015) Rv. 263115 - 01

GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI | Attività svolta in Italia per conto di un "bookmaker" straniero privo di concessione - Autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. - Mancanza - Reato previsto dall'art. 4, comma quattro bis, legge n. 401 del 1989 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263115-01

GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI

Integra il reato previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero (nella specie la "Uniqgroup", società di diritto maltese) senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'illegittimità dell'esclusione dell'allibratore dalla procedura di gara del 2012, dal momento che lo stesso, nonostante una richiesta di integrazione documentale, aveva prodotto una sola garanzia bancaria da cui non risultava, con sufficiente chiarezza, la sua adeguata capacità economico-finanziaria, la quale costituiva una condizione essenziale, anche a tutela dei consumatori, per accedere alla gara predetta).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)