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Sez. L, Sentenza n. 21678 del 16/11/2004 (Rv. 579345 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Trasferimento dell'azienda preponente - Effetti - Disciplina ex art. 2558 cod. civ. - Presupposti - Requisito oggettivo (continuità dell'azienda come entità economica organizzata) - Requisito soggettivo (modificazioni a qualsiasi titolo della titolarità) - Recesso dal contratto di agenzia da parte dell'agente - Ammissibilità - Condizioni - Giusta causa - Nozione - Sussistenza - Onere probatorio - Spettanza all'agente.
Stato
decisa il 2004-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579345-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel rapporto di agenzia è configurabile un trasferimento dell'azienda preponente - i cui effetti sono disciplinati dalla normativa generale dell'art. 2558 cod. civ. e non dall'art. 2112 relativo al lavoro subordinato - ove concorrano il requisito obiettivo della continuità dell'azienda come entità economica organizzata dall'imprenditore e il requisito soggettivo della modificazione nella titolarità dell'azienda, quale che sia il mezzo tecnico - giuridico attraverso cui tale sostituzione si realizza. In siffatta ipotesi, l'onere probatorio relativo alla sussistenza della giusta causa, idonea a legittimare il recesso dal contratto di agenzia da parte dell'agente entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell'azienda preponente, spetta allo stesso agente, fungendo la giusta causa da elemento costitutivo della responsabilità dell'alienante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)