Sez. L, Sentenza n. 10512 del 22/10/1998 (Rv. 519994 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Contratto di agenzia - Trasferimento dell'azienda preponente - Effetti - Disciplina ex art. 2558 cod. civ. - Presupposti - Requisito oggettivo (continuità dell'azienda come entità economica organizzata) - Requisito soggettivo (modificazione a qualsiasi titolo della titolarità) - Fattispecie relativa a conferimento di azienda di società di persone in una società di capitali.
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE
Nel rapporto di agenzia è configurabile un trasferimento dell'azienda preponente - i cui effetti sono disciplinati dalla normativa generale dell'art. 2558 cod. civ. e non dall'art. 2112 relativo al lavoro subordinato - ove concorra il requisito obiettivo della continuità dell'azienda come entità economica organizzata dall'imprenditore e il requisito soggettivo della modificazione nella titolarità dell'azienda, quale che sia il mezzo tecnico - giuridico attraverso cui tale sostituzione si realizza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente un trasferimento di azienda, e quindi la persistenza ai fini previdenziali del preesistente rapporto di agenzia, in un caso di conferimento dell'intera azienda di una società di persone in sede di costituzione di una società di capitali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)