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Sez. 3, Sentenza n. 15231 del 03/07/2014 (Rv. 631989 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO | Contratto di trasporto con tariffe "a forcella" - Diritto al risarcimento del danno da ingiustificato recesso - Prescrizione annuale ex art. 2951 cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, del d.l. n. 82 del 1993) - Operatività - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631989-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO

Per tutti i diritti nascenti dai contratti di autotrasporto di cose per conto terzi, soggetti alle tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298, è applicabile la prescrizione breve di un anno, prevista dall'art. 2951 cod. civ., se tali contratti siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1993 n. 162, la quale ha elevato a cinque anni il termine di prescrizione. Ne consegue che il termine breve si applica anche al diritto al risarcimento dei danni derivanti da ingiustificato recesso dal contratto stesso, trattandosi di ipotesi di responsabilità contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 CORTE COST., Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)