Sez. 3, Sentenza n. 24265 del 30/11/2010 (Rv. 614883 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO | Disciplina ex art. 12 d.l. n. 82 del 1993 - Eccezione al principio generale di assoggettamento del contratto di trasporto autonomo o parasubordinato alle norme sostanziali del lavoro autonomo - Conseguente interpretazione restrittiva - Necessità - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente a detto d.l. - Esclusione - Applicabilità dell'art. 295 cod.civ. - Persistenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO
La norma di cui all'art. 2 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82 (recante "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi", convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1993 n. 162), la quale ha elevato a cinque anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto terzi soggetti alle tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, costituendo un'eccezione al principio generale per cui il contratto di trasporto, autonomo o parasubordinato che sia, è soggetto alla disciplina del lavoro autonomo e non a quella del lavoro subordinato, va interpretato restrittivamente ed è quindi applicabile nei soli casi in cui è stata espressamente prevista, restando quindi escluso che essa trovi applicazione ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, ai quali continua ad applicarsi invece la norma dell'art. 2951 del cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 CORTE COST., Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)