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Sez. 1, Sentenza n. 10744 del 28/10/1993 (Rv. 484119 - 01)

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento | Richiesta del rappresentante del Pubblico Ministero - Accoglimento integrale con la sentenza impugnata - Ricorso per cassazione della parte privata - Omessa notifica al pubblico ministero presso il giudice a quo - Ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484119-01

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento

Nel contenzioso elettorale, l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ufficio del pubblico ministero pressi il giudice a quo, cui non sia stato notificato il ricorso per cassazione della parte privata, essendo funzionale all'eventualità della proposizione di impugnazione incidentale, non è più necessario allorché una funzione siffatta sia irrealizzabile per essere state tutte le richieste del rappresentante dell'ufficio stesso accolte con la sentenza impugnata, rimanendo in tale ipotesi garantite le esigenze del contraddittorio - poste dalla qualità di parte necessaria che al pubblico ministero deve riconoscersi nel detto contenzioso (sia municipale e provinciale, sia regionale) - soddisfatte dalla presenza in giudizio, seppur d'ufficio, del pubblico ministero presso il giudice "ad quem".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 9 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)