Sez. 1, Sentenza n. 6854 del 22/07/1997 (Rv. 507801 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice "a quo" - Necessità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Nelle controversie elettorali, il pubblico ministero presso il tribunale, in quanto legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado a norma dell'art. 82 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, deve essere citato in appello. Tuttavia non sussistono né obbligo di notificazione dell'appello, né onere di integrazione del contraddittorio in suo difetto, quando non sia ammissibile l'esercizio del potere impugnatorio per essere state accolte con la sentenza impugnata tutte le richieste del pubblico ministero, restando in tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del pubblico ministero presso il giudice "ad quem".
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)