Sez. 3, Sentenza n. 3309 del 14/07/1989 (Rv. 463368 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - APPOSIZIONE DELLA PROCURA SU UN ATTO DIVERSO DA QUELLI EX ART. 83 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - APPOSIZIONE DELLA PROCURA SU UN ATTO DIVERSO DA QUELLI EX ART. 83 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
La procura al difensore apposta su un atto diverso da quelli indicati nell'art. 83 cod. proc. civ. (nella specie, nella copia notificata della sentenza di primo grado) deve ritenersi valida e quindi idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale, ove la procura medesima risulti depositata al momento della Costituzione in giudizio e la controparte non sollevi specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività, sicché non possa essere messa in dubbio la riferibilità alla parte della attività del difensore. (Conf 1685/87, mass n 451065; (Conf 6838/83, mass n 431510).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)