Sez. L, Sentenza n. 5243 del 05/06/1996 (Rv. 497982 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Apposizione su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83 secondo comma cod. proc. civ. - Ambito del mandato al difensore - Determinazione - Criteri - Procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di appello - Estensione del mandato alla proponibilità dell'appello incidentale - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Quando la procura sia apposta su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. l'ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all'atto sul quale è apposto, sicché in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare la doglianza dell'appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione di appello incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)