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Sez. 3, Sentenza n. 22283 del 21/10/2009 (Rv. 610309 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Art. 616 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novellazione di cui alla L. n. 52 del 2006 - Provvedimento relativo alla sola istanza di sospensione dell'esecuzione con omissione di altre disposizioni inerenti il proseguo del giudizio - Istanza di integrazione, ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Mancata proposizione dell'istanza nel termine previsto - Conseguenze - Estinzione del giudizio di opposizione.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610309-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

In materia di opposizione all'esecuzione, nel regime dell'art. 616 cod. proc. civ., con riferimento al testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione all'esecuzione (già iniziata) e della istanza di sospensione della stessa, avesse provveduto all'udienza di comparizione o comunque nella sua prosecuzione soltanto su detta istanza e nulla avesse stabilito sulla sorte del giudizio di opposizione all'esecuzione secondo le alternative previste dallo stesso art. 616 cod. proc. civ., era soggetto ad istanza di integrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 289 cod. proc. civ. quanto a detta sorte, con la conseguenza che la mancata proposizione dell'istanza nel termine di sei mesi dall'udienza di assunzione del provvedimento sulla sospensione o dalla sua comunicazione comportava l'estinzione del giudizio di opposizione all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)