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Sez. 3, Ordinanza n. 17860 del 31/08/2011 (Rv. 619349 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Udienza fissata per la fase sommaria - Mancata comparizione delle parti - Conseguenze - Fissazione del termine per l'inizio del giudizio di merito e subordinata dichiarazione di estinzione - Omessa fissazione del termine - Conseguenze - Esperibilità del procedimento di integrazione ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ. o instaurazione del giudizio di merito a prescindere dalla concessione del termine - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2011-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619349-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Qualora, nelle opposizioni in materia esecutiva ai sensi degli artt. 615, secondo comma, 617, secondo comma, e 619 cod. proc. civ., all'udienza fissata per la fase sommaria del giudizio si verifichi la mancata comparizione delle parti, il giudice dell'esecuzione deve comunque fissare un termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, nonché dichiarare estinto il procedimento subordinatamente alla scadenza di tale termine, il cui inutile decorso comporterà, pertanto, l'efficacia dell'estinzione. Nel caso di mancata fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, la parte interessata può chiedere all'uopo l'integrazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., ovvero può senz'altro iniziare tale giudizio, nello stesso termine entro il quale il provvedimento sarebbe stato integrabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)