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Sez. U, Sentenza n. 531 del 08/02/1977 (Rv. 384087 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - ATTO FORMALE DI NOMINA - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384087-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - ATTO FORMALE DI NOMINA - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il requisito dell'atto formale di nomina nel rapporto di pubblico impiego deve essere interpretato con larghezza, nel senso che esso puo ravvisarsi in qualsiasi dichiarazione scritta proveniente dall'ente pubblico, e prescindendo dalle espressioni usate, e cio specie con riferimento agli enti pubblici minori: tuttavia l'atto scritto proveniente dall'ente pubblico deve apparire in concreto diretto ad inserire le prestazioni del soggetto, cui l'atto si riferisce, nell'organizzazione pubblicistica dell'ente stesso; l'esigenza di certezza circa tale inserimento, poi, alla quale corrisponde il requisito della Forma, deve particolarmente avverarsi quando la natura delle prestazioni non sia di per se stessa unicamente e sicuramente riferibile ai fini istituzionali dell'ente e all'organizzazione pubblicistica posta in essere per il loro perseguimento. (V 596/74, mass n 368381).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)