Sez. U, Sentenza n. 596 del 04/03/1974 (Rv. 368381 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - ATTO FORMALE DI NOMINA - MANCANZA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - ATTO FORMALE DI NOMINA - MANCANZA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Perche possa dirsi costituito un rapporto di pubblico impiego, indipendentemente dalla qualificazione usata dalle parti, occorre il concorso dei seguenti elementi: la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro; l'atto di assunzione; un'attivita di collaborazione direttamente connessa ai fini istituzionali dell'ente (secondo le peculiarita delle prestazioni professionali); una prestazione continuativa (ancorche temporanea, priva di stabilita, risolubile ad nutum, limitata nel tempo); una retribuzione predeterminata (con criteri che escludano ogni rapporto di sinallagmaticita tra le singole prestazioni professionali ed i compensi dovuti ai professionisti); la subordinazione gerarchica. Circa il requisito dell'atto formale di nomina - presupposto per il sorgere dello status di pubblico dipendente - puo anche ammettersi la rilevabilita, tramite Atti contestuali o successivi, dello avvenuto conferimento dell'incarico (quali la reiterata conferma delle funzioni da parte dell'organo amministrativo dell'ente in Sede di approvazione dei bilanci contenenti l'approvazione della corrispondente spesa; l'investitura formale nell'Esercizio delle funzioni da parte del legale rappresentante; ecc) e cosi della manifestazione di volonta dell'ente pubblico di utilizzare la prestazione d'opera per la realizzazione dei propri fini mediante l'inserimento della persona fisica nella propria organizzazione; ma, nella impossibilita di una tale ricognizione, l'aderenza delle prestazioni ai fini istituzionali non e idonea a caratterizzare come pubblico il rapporto, ben potendo l'ente pubblico perseguirli mediante l'instaurazione di rapporti di diritto privato e senza l'assunzione del dipendente nella propria organizzazione. (V 2133'72, mass n 359386).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)