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Sez. 1, Sentenza n. 9689 del 04/07/2002 (Rv. 555513 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE | Decreto di adozione emesso dal tribunale dei minorenni - Legittimazione all'impugnazione, in proprio, del genitore legittimo - Ammissibilità - Esclusione - Impugnazione solo nella veste di rappresentante del figlio minore - Ammissibilità - Estensione soggettiva - Genitore non affidatario - Inclusione - Genitore decaduto dalla podestà - Esclusione - Fondamento - Differente disciplina della legittimazione a proporre opposizione contro la dichiarazione di adottabilità, riconosciuta "iure proprio" anche al genitore decaduto dalla potestà genitoriale - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555513-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE

Il genitore - tanto più non affidatario - non è legittimato ad impugnare - in proprio -, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., il provvedimento di "adozione in casi particolari", posto che l'art. 313 cod. civ. (richiamato dall'art. 56 della legge n. 184 del 1983), anche nel suo testo novellato, conferisce la legittimazione ad impugnare il decreto del Tribunale solo all'adottante, all'adottando ed al P.M., non anche al suddetto genitore, che pur deve, ai sensi dell'art. 56, terzo comma della cit. legge n. 184 del 1983, prestare l'assenso, il cui rifiuto, peraltro, non preclude al Tribunale di procedere all'adozione, ove ritenga il rifiuto stesso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Quanto poi al genitore non affidatario, anche lui può impugnare ex art. 313 cod. civ. il decreto del Tribunale per i minorenni solo nella veste di rappresentante del figlio minore - qualità che difetta, però, nel genitore decaduto dalla potestà genitoriale -, posto che in più occasioni il legislatore (artt. 155, 317, 317 bis cod. civ.) ha inteso far salvo, per il genitore non affidatario, un potere di vigilanza sulla crescita del minore, nel cui ambito rientra la facoltà di adire il giudice ove ritenga sussistere il pericolo di un pregiudizio per l'interesse del figlio. Quanto infine alla legittimazione a proporre opposizione contro la dichiarazione di adottabilità che viene riconosciuta "iure proprio" (previa nomina di un curatore speciale al figlio minore) al genitore ancorché decaduto dalla potestà genitoriale, essa non può essere estesa, nel silenzio della legge, al reclamo contro il decreto di "adozione in casi particolari". Tale differente disciplina manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. in considerazione della diversità di posizione tra genitore titolare della potestà sul figlio minore, ancorché non affidatario, e genitore decaduto dalla potestà.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 46 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 56 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)