Sez. 1, Sentenza n. 8015 del 26/08/1997 (Rv. 507129 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE | Decreto di adozione omesso dal Tribunale dei minorenni - Legittimazione all'impugnazione - Genitore dell'adottando - Insussistenza - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Impugnazione proposta dal genitore legittimo, ancorché non affidatario, quale rappresentante del minore adottando - Ammissibilità - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE
Il genitore non affidatario non è legittimato ad impugnare, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., il provvedimento di adozione in casi particolari, posto che l'art. 313 cod. civ., come novellato dalla legge n. 184 del 1983 (art. 65) conferisce la legittimazione ad impugnare il decreto del Tribunale solo all'adottante, all'adottando ed al P.M., non anche al suddetto genitore, che pur deve, ai sensi dell'art. 56, terzo comma della cit. legge n. 184 del 1983, prestare l'assenso, il cui rifiuto, peraltro, siccome espresso da genitore non esercente la potestà quale è quello non affidatario (artt. 317, ultimo comma cod. civ. e 155 comma terzo cod. civ.) non preclude al Tribunale di procedere all'adozione, ove ritenga il rifiuto stesso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'adozione riguardi un minore, il genitore legittimo, anche se non affidatario e non esercente la potestà genitoriale, può impugnare ex art. 313 cod. civ. il decreto del Tribunale per i minorenni quale rappresentante del figlio minore, posto che in più occasioni il legislatore (artt. 155, 317, 317 bis cod. civ.) ha inteso far salvo, per il genitore non affidatario, un potere di vigilanza sulla crescita del minore, nel cui ambito rientra la facoltà di adire il giudice ove ritenga sussistere il pericolo di un pregiudizio per l'interesse del figlio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317, Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 46 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 56 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)