Sez. 3 - , Ordinanza n. 7572 del 27/03/2020 (Rv. 657427 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Garanzia fideiussoria delle obbligazioni dell'appaltatore - Svincolo nel limite massimo previsto in ragione dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori - Determinazione della quota residua in caso di inadempimento - Modalità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE
La garanzia fideiussoria delle obbligazioni assunte da un appaltatore è svincolabile in via automatica e in modo progressivo nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito come previsto dall'art. 30, comma 2 ter della l. n. 109 del 1994; ne consegue che in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, il residuo importo dovuto dal garante corrisponde a quello pari alla differenza tra l'importo garantito e quello svincolato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 30 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)