Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010 (Rv. 611837 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni dell'appaltatore - Natura - Garanzia atipica - Fondamento - Validità - Limiti.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore costituisce una garanzia atipica, in quanto, ferma restando l'invalidità della polizza stessa se intervenuta successivamente rispetto all'inadempimento delle obbligazioni garantite, l'insostituibilità di queste ultime comporta che il creditore può pretendere dal garante solo il risarcimento del danno dovuto per l'inadempimento dell'obbligato principale, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto, venendo così vulnerato il meccanismo della solidarietà che, nella fideiussione, attribuisce al creditore la "libera electio", cioè la possibilità di chiedere l'adempimento così al debitore come al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 30 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)