Sez. 1, Sentenza n. 6949 del 16/07/1998 (Rv. 517254 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Edificabilità dell'area - Relativa previsione dello strumento urbanistico generale - Sufficienza - Fondi ricadenti in area destinata a edilizia economica e popolare dal P.R.G. - Natura edificatoria - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
Ogni volta che gli strumenti urbanistici generali prevedono la destinazione di un'area ad edificazione, la vocazione edificatoria dei fondi ricadenti in tale area non può venir negata agli effetti della determinazione dell'indennità di espropriazione, essendo lo strumento urbanistico il parametro fondamentale per la discriminazione del carattere agricolo o edificatorio del suolo espropriato; ne consegue che deve considerarsi edificatorio un suolo destinato dal piano regolatore generale a edilizia economica e popolare, a nulla rilevando che al proprietario delle aree così destinate venga sottratta la possibilità di realizzare in proprio la prevista idoneità edificatoria, atteso che la destinazione a edilizia economica e popolare non costituisce un vincolo di inedificabilità, comportando soltanto l'operatività, per l'attuazione della prevista destinazione, delle speciali modalità previste dalla legge n. 167 del 1962.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 ter CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)