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Sez. 1, Sentenza n. 10575 del 28/11/1996 (Rv. 500858 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Edificabilità dell'area - Relativa previsione dello strumento urbanistico - Sufficienza - Edificabilità di fatto - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500858-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'edificabilità di un'area va ritenuta per il solo fatto che essa risulti tale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici, indipendentemente da ogni valutazione circa la cosiddetta "edificabilità di fatto". Quest'ultima, infatti, può essere limitata o esclusa da limiti (quali l'obbligo di rispettare la distanza da costruzioni pubbliche, l'esigenza di possedere una superficie minima per ottenere la concessione edilizia, l'imposizione di prescrizioni dirette a tutelare interessi storici, artistici o archeologici) che esercitano la loro eventuale influenza solo in sede di determinazione in concreto dell'indennità di esproprio.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)