Sez. L, Sentenza n. 1907 del 16/02/1993 (Rv. 480933 - 01)
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - In genere | Risoluzione per inadempimento dell'agente - Danno risarcibile in favore del preponente - Determinazione - Criteri - Riferimento al danno sofferto anche nel periodo successivo alla domanda di risoluzione - Condizioni.
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - In genere
In ipotesi di risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento dell'agente, il danno risarcibile in favore del preponente va determinato tenendo conto anche del pregiudizio patrimoniale da questo sofferto nel periodo successivo alla domanda di risoluzione, nel quale il contratto avrebbe dovuto avere regolare esecuzione, sempreché detto pregiudizio - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato - risulti compreso nelle ordinarie conseguenze dell'inadempimento, secondo il criterio di regolarità causale, e non evitabile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)