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Sez. 2, Sentenza n. 6325 del 18/07/1987 (Rv. 454595 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - FUNZIONE - MEZZI - ATTRIBUZIONE DI UN EQUIVALENTE PECUNIARIO COMPRENDENTE ANCHE IL PREGIUDIZIO MEDIATO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI RELATIVI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454595-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - FUNZIONE - MEZZI - ATTRIBUZIONE DI UN EQUIVALENTE PECUNIARIO COMPRENDENTE ANCHE IL PREGIUDIZIO MEDIATO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI RELATIVI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, costituito, in materia contrattuale, dallo inadempimento o dal ritardato adempimento, e tale finalità viene conseguita mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario che deve comprendere anche il pregiudizio mediato, sempre che questo costituisca l'effetto normale della inadempienza o del ritardo, ossia rientri nelle ordinarie conseguenze di quell'illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale. L'accertamento in ordine all'esistenza di siffatte connotazioni giuridiche del danno compete al giudice del merito e sfugge al Sindacato di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico- giuridici. (V 6587/82, mass n 424227; (V 476/80, mass n 403858; (V 420/71, mass n 350023; (V 1207/69, mass n 339813; (V 2835/62, mass n 254205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)