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Sez. U, Sentenza n. 5785 del 14/06/1994 (Rv. 487064 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Alla parte personalmente | Non "presso il procuratore" - Nullità della sola notificazione - Sanatoria "ex tunc" - Mezzo.
Stato
decisa il 1994-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487064-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Alla parte personalmente

La notificazione dell'impugnazione effettuata al procuratore della parte e non "presso il procuratore" comporta una nullità - non dell'impugnazione, ma della sola notificazione - sanabile "ex tunc" per effetto della costituzione dell'intimato, ancorché avvenuta al solo scopo di eccepire tale vizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)