Sez. 5, Sentenza n. 27094 del 18/12/2006 (Rv. 595934 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA | Avviso dell'udienza di trattazione in appello - Comunicazione alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito in primo grado - "Omissione" dell'avviso - Configurabilità - Esclusione - Nullità relativa - Presenza del difensore dell'appellato all'udienza - Sanatoria dell'atto nullo per avvenuto raggiungimento dello scopo - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA
Nel processo tributario, la comunicazione dell'avviso di trattazione direttamente alla parte, anziché al procuratore costituito, non dà luogo alla nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi - non versandosi nell'ipotesi di "omessa" comunicazione dell'avviso -, come, del resto, nel rito ordinario, la notificazione dell'appello personalmente all'appellato anziché presso il procuratore costituito, integrando una nullità relativa, è sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione dell'appellato in giudizio. Ne consegue che, in ordine ad un siffatto vizio, analoga efficacia sanante riveste la presenza, all'udienza di trattazione, del difensore dell'appellato, ancorché meramente strumentale alla formulazione dell'eccezione di nullità, essendo applicabile in tale ipotesi la stessa norma dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. - sanatoria dell'atto nullo per avvenuto raggiungimento dello scopo -, ritenuta operante in caso di notifica alla parte personalmente, anziché al difensore, dell'atto introduttivo del giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)