Sez. L, Sentenza n. 20273 del 14/10/2004 (Rv. 577696 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Giudizi per pagamento somme di denaro - Definizione con sentenza passata in giudicato - Prosecuzione del giudizio per la liquidazione delle spese nei gradi precedenti - Domanda individuabile ai fini della determinazione dello scaglione della tariffa professionale - Configurabilità - Esclusione - Conseguenza - Riferimento al primo scaglione - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
Nelle controversie per il pagamento di somme di denaro (una volta che la causa sia stata definitivamente decisa con autorità di giudicato) il giudizio che prosegua, nei gradi ulteriori, per la sola liquidazione delle spese relative ai gradi precedenti - in ipotesi, con eventuale distrazione - non ha per oggetto, neanche in parte, una qualsiasi domanda - ai fini della individuazione dello scaglione della tariffa professionale (ai sensi dell'art. 6, primo comma, dei decreti ministeriali del 1990 e del 1994 in materia) - con la conseguenza che, per la liquidazione di onorari e diritti del grado, occorre fare riferimento al primo scaglione - che è previsto per le cause di valore meno elevato - fermo restando, tuttavia, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata, in danno dell'unica parte che abbia proposto impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)