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Sez. L, Sentenza n. 4843 del 07/03/2005 (Rv. 580514 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Criterio per la determinazione del valore della causa fissato dall'art. 6 della tariffa approvata con D.M. n.585 del 1994 - Interpretazione - Riferimento alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice anzichè alla somma domandata - Conseguenze - Valore della causa nei successivi gradi di giudizio - Somma ancora in contestazione - Rilevanza.
Stato
decisa il 2005-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580514-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

In tema di liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato, l'art. 6 della Tariffa degli onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n.585, laddove dispone che, nella determinazione degli onorari a carico della parte soccombente, il valore della causa si determina a norma del cod.proc.civ., avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o di liquidazione danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, va interpretato nel senso che, in caso di accoglimento totale della domanda in un grado di giudizio e di impugnazione del convenuto limitatamente ad una parte della somma attribuita, con conseguente passaggio in giudicato della condanna in relazione alla somma non contestata (o anche in caso di accoglimento parziale con acquiescenza del soccombente ed appello dell'attore per la parte di somma negata in primo grado), il valore dei successivi gradi di giudizio va rapportato alla sola somma ancora in contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/1994 num. 585 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)